PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della «Giornata nazionale dell'ambiente»).

      1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 21 marzo, primo giorno di primavera, quale «Giornata nazionale dell'ambiente».

Art. 2.
(Istituzione della «Giornata nazionale del sole»).

      1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, quale «Giornata nazionale dei sole».

Art. 3.
(Promozione di iniziative).

      1. In occasione della «Giornata nazionale dell'ambiente» e della «Giornata nazionale del sole», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, con la collaborazione degli enti locali, di intesa con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi modificazioni, promuovono e organizzano iniziative pubbliche finalizzate:

          a) con riferimento alla «Giornata nazionale dell'ambiente», a sviluppare una maggiore consapevolezza della necessità di tutelare il patrimonio ambientale del nostro Paese;

          b) con riferimento alla «Giornata nazionale del sole», a informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'opportunità

 

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di dare maggiore impulso allo sviluppo delle tecnologie che si avvalgono dell'energia solare;

          c) con riferimento a entrambe le Giornate, a dare maggiore diffusione alle informazioni sulle conseguenze legate ai cambiamenti climatici, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa annua di 1,5 milioni di euro.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.